Sicurezza e privacy possono coesistere.

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Oggi ci sentiamo tutti veramente più sicuri e questo non è sicuramente da sottovalutare ma conosciamo davvero tutto in materia di sicurezza e tutela del diritto alla privacy ad esempio?

Gli strumenti a disposizione di chiunque per tutelare la propria sicurezza sia in ambito domestico che lavorativo sono veramente tanti e molto evoluti dal punto di vista tecnologico ma richiedono sempre maggiori conoscenze per un utilizzo corretto e, soprattutto, responsabile.

Ogni qualvolta guardiamo ad esempio dall’esterno il sistema di videosorveglianza di una Banca, siamo veramente in grado di comprendere quali e quante siano le implicazioni di ordine legale che ne regolano l’installazione ed i funzionamento?

Non è sempre così semplice ed intuitivo infatti cari amici comprendere la portata di fatti come la acquisizione e la gestione delle immagini anche quando questa sia direttamente connessa alla sicurezza.

Argomento invece di primaria importanza per comprendere si la portata in termini di sicurezza di tali apparecchiature ma anche cosa si può e cosa non si può fare in tale ambito.

Non tutto infatti sanno che, in un ambiente di lavoro, per esempio, eventuali telecamere non potranno mai inquadrare in maniera fissa la postazione di ciascuno dei lavoratori ma questo potrà accadere solo in forma sporadica ed occasionale, restando invece libera la possibilità di riprendere le aree destinate alla vendita, ivi compreso il transito dei clienti, ed ogni varco di accesso o di uscita.

Nel caso infatti fosse necessario inquadrare anche parzialmente la postazione di un lavoratore, la sua identità dovrà essere attentamente schermata con ombre che ne impediscano l’identificazione (privacy mask)

La delicatezza evidente della raccolta delle immagini attraverso sistemi di videosorveglianza in ambienti di lavoro e la conseguente necessità di conservazione dei dati non è sfuggita la legislatore il quale ha disciplinato tali attività con estrema precisione.

In caso di ambienti di lavoro, difatti, il datore di lavoro potrà procedere al trattamento ed alla conservazione delle immagini raccolte solo dopo aver individuato un rappresentante dei lavoratori che garantisca i diritti di questa categoria al corretto trattamento dei dati in materia di diritto alla privacy.

I dati raccolti attraverso sistemi di videosorveglianza in luoghi opportunamente segnalati da cartelli che evidenzino i dati dei responsabili e le motivazioni della raccolta, devono essere custoditi in appositi armadi con doppia chiave fisica od elettronica in possesso sia del datore che del responsabile dei lavoratori designato.

Questa doppia garanzia in casi particolari potrà comunque essere superata dal datore di lavoro per motivi di necessità ed urgenza (ad esempio in presenze di richieste urgenti da parte dell’Autorità Giudiziaria) ma dovrà tempestivamente essere comunicata al rappresentante dei lavoratori ed annotata nel registro a fogli mobili previdimato, appositamente istituito.

Come evidente però, le immagini raccolte attraverso i sistemi di videosorveglianza non possono essere detenuti all’infinito ma, come previsto dal Provvedimento dell’8 aprile 2010 dell’Autorità Garante, potranno restare nelle memorie solo per 24 ore, elevabili in presenza di giornate festive o per particolari necessità investigative notificate.

Discorso ovviamente diverso, rispetto al quale il legislatore ha deciso di adottare misure temporali più ampie, riguarda gli istituti di credito, per i quali ad esempio è stata prevista la possibilità di conservazione delle immagini per una settimana per garantire ad esempio la possibilità di accedere ad eventuali sopralluoghi antecedenti tentativi di rapina da parte di persone da identificare.

Ultima ma altrettanto importante notazione riguarda il posizionamento e l’accessibilità dei monitor che riproducono le immagini riprese in ambienti di lavoro.

Questi dovranno, come ovvio essere posizionati in locali appositamente destinati che non siano nell’esclusiva disponibilità del datore di lavoro e, nel contempo risultino tutelati da una possibilità di visione indiscriminata delle immagini.

Anche in questo caso, l’accesso alla visione dei dati evidenziati deve avvenire con la presenza di entrambe le parti solo per motivazioni oggettivamente connesse alla sicurezza.

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