Telecamere di videosorveglianza e privacy nei condomini

4.7/5 - (4 votes)

La tematica della Privacy, nel campo della videosorveglianza, è un aspetto di grandissima attualità, in quanto in Italia lo svolgimento sia di ripresa che di registrazione delle immagini originate dalle telecamere è regolamentato in modo risoluto e severo da leggi differenti, le quali hanno tutte due scopi principali: informare le persone che vengono riprese, mostrare quale sia il motivo dell’uso delle immagini e chi ne sia l’autore. Parliamo di una lista di informazioni che devono essere, necessariamente, sempre comprensibili e ben leggibili attraverso determinati cartelli e segnali; allo stesso tempo le autorità competenti devono essere precedentemente avvisate dell’ubicazione delle telecamere e devono darne l’autorizzazione. Il posizionamento delle telecamere è solo una parte della questione perché bisogna pensare anche e soprattutto al trattamento dei dati personali.

Installare delle telecamere per la videosorveglianza in aree pubbliche o anche privati purché ci sia un flusso incessante di persone, come avviene per esempio all’interno dei condomini, comporta solitamente dei problemi relativi all’aspetto Privacy. La riforma del condominio regolata dalla legge 220 dell’11/12/2012, afferma che per approvare un impianto con telecamere di videosorveglianza basta il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione di condominio. Pertanto, sono gli stessi utenti proprietari a scegliere se e in che modo installare le telecamere. A questo punto permane la questione Privacy: il Garante della Privacy, ovvero l’autorità preposta alla difesa e protezione dei dati personali, è intervenuta l’8 aprile del 2010 per regolare e disciplinare il rispetto della sicurezza in fatto di privacy tenendo presente il corretto equilibrio tra le differenti necessità.

Dunque, nella fase di disposizione delle telecamere per la videosorveglianza per il condominio, bisognerà assicurarsi che le immagini vengano registrate in tempo reale ed immagazzinate per qualche ora e non di più, al massimo per 24 ore (in questo contesto, il tempo di conservazione dei video deve essere predisposta, regolamentata e realizzata in rapporto al livello dell’indispensabilità e della finalità da perseguire). Le persone che frequentano l’edificio in cui è presente il condominio, devono essere necessariamente informati della presenza delle telecamere per la videosorveglianza e delle riprese vigenti tramite l’affissione di specifici cartelli posizionati in maniera bel visibile e chiara. Al contrario, sono da considerare totalmente illegali ed illegittime le telecamere poste il luoghi non soggetti a veri rischi e quindi alla necessità di monitoraggio (per esempio il bagno). Invece, sono consentite le riprese circoscritte agli ambienti di esclusiva competenza del condominio, senza però irrompere in altre aree.

Per ciò che concerne la videosorveglianza negli ambienti di lavoro, esiste uno specifico statuto dei lavoratori all’articolo 4 comma 1, il quale specifica che i dipendenti non possono essere videosorvegliati, anche se successivamente, lo stesso articolo, afferma che in accordo con le rappresentanze sindacali o con l’ispettorato del lavoro, è possibile procedere all’installazione delle telecamere per la videosorveglianza. In tale contesto, la sentenza 20722 della Corte di Cassazione del 1° giugno del 2010 ha dato ragione al titolare proprietario di un bar, il quale aveva usato le riprese generate dalle telecamere per appurare e riscontrare il furto di denaro verificatosi presso la cassa di una impiegata.

  1. è scritto che sono consentite le riprese circoscritte agli ambienti di esclusiva competenza del condominio senza irrompere in altre aree, ma se riprendo il mio giardino interno privato e l’inquadratura arriva anche a riprendere il garage di un altro appartamento, come devo comportarmi?

  2. Per quanto riguarda la videosorveglianza negli ambienti di lavoro, se le telecamere inquadrano soltanto l’esterno dell’azienda, è comunque necessario richiedere
    l’autorizzazione?

Rispondi a james Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *